UNIONE SPORTIVA PAVETO
REGOLAMENTO ATTUATIVO ED INTEGRATIVO (RAI)
STATUTO Articolo 11
Consiglio Direttivo
Comma 1.: Consiglio Direttivo: numero-dimissioni
1. Il numero dei membri effettivi eletti del Consiglio Direttivo è fissato in undici considerata l'attuale attività.
2. In caso di dimissioni da membro eletto nel Consiglio Direttivo all’atto dell’insediamento il presidente della Commissione elettorale
provvede a cooptare il primo dei non eletti; la cooptazione può
proseguire fino al candidato che abbia conseguito almeno due
voti di preferenza.
3. Il Consiglio Direttivo, a causa di successive dimissioni è validamente costituito anche con un numero di membri effettivi eletti
inferiori a undici ma comunque non inferiore a sette.
4. La durata degli Organi Elettivi è fissata in due esercizi amministrativi.
5. In caso di necessità dettata da eventi straordinari è possibile un
periodo di regime di proroga non superiore a 60 giorni con il consenso del Collegio dei Sindaci.
Comma 3. e 4.: Elezione Rappresentanti Giovanili
6. I due Rappresentanti Giovanili sono eletti dai Soci minorenni che
abbiano compiuto undici anni ed in regola con i contributi associativi e non soggetti a sanzione disciplinare.
7. Ogni elettore può esprimere un solo voto indicando cognome e
nome del giovane votato; il voto è valido quando l’intenzione del votante risulti inequivocabile.
8. Il Rappresentante Giovanile che compie la maggiore età nel corso
dei due esercizi per i quali è stato eletto mantiene le specifiche
funzioni e caratteristiche fino alla scadenza del mandato.
STATUTO — ARTICOLO 12
Funzionamento Consiglio Direttivo
Comma 2.: Competenze e responsabilità Segretario, Economo e Tesoriere
9. Le competenze del Segretario sono:
a. Tenuta dell’archivio Soci (schede e/o files informatici);
b. Funzioni di segreteria al Consiglio Direttivo, al Presidente ed a
Vice Presidente;
c. Funzioni di assistenza agli Organi associativi;
d. Organizzazione e tenuta dell'archivio della documentazione dell’attività dell’Unione.
10. Le competenze dell’Economo sono:
a. Tenere l’inventario dei beni mobili e immobili dell’Unione;
b. Coordinate e provvedere agli acquisti necessari all’attività sociale
approvati dal Consiglio Direttivo;
c. Vigilare sulla tutela e funzionalità dei beni mobili ed immobili e
curare la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
d. Predisporre la documentazione necessaria alle scritture contabili.
11. Le competenze del Tesoriere sono:
a. Tenuta delle registrazioni contabili;
b. Valorizzazione degli inventari dei beni mobili ed immobili;
c. Responsabilità e gestione delle disponibilità finanziarie;
d. Redazione dei preventivi e dei consuntivi per le singole attività
sulla base delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
e. Redazione del Rendiconto finanziario e patrimoniale.
STATUTO — ARTICOLO 14
Diritto al voto
Comma 4.: Voto per la delega
12. Il voto per delega è ammesso nelle delibere dell’Assemblea Or
dinaria e Straordinaria, nelle elezioni del Consiglio Direttivo, del
Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Sindaci e dei Rappresen-
tanti Giovanili.
13. Il delegante deve avere diritto al voto (art. 14 comma 2 dello
Statuto).
14. La delega deve risultare da atto scritto.
15. La Commissione Elettorale o l’addetto al seggio membro della
Commissione elettorale controlla la validità della delega (diritto
al voto di delegante e delegato) ed appone un visto a conferma
anche dell'avvenuta espressione del voto.
16. Nelle delibere assembleari il delegato rappresenta due voti.
17. Nelle elezioni degli Organi elettivi al delegato vengono consegnate due schede elettorali per ogni Organo.
STATUTO — ARTICOLO 15
Commissioni Elettortale
Comma 5. punti 4., 5. e 6.: Compiti - Votazioni e insediamenti Organi
18. Le liste dei candidati vengono chiuse 40 giorni prima della data
fissata perle elezioni.
19. Le elezioni si svolgeranno in due giorni consecutivi comprendenti
almeno un giorno festivo.
20. La Commissione Elettorale predispone il seggio elettorale con la
esposizione dei tre elenchi dei candidati e gli “Elenchi spontanei
dei candidati” eventualmente pervenuti previo controllo che i no-
minativi indicati abbiano i requisiti per essere candidati.
21. L’urna per le schede deve essere sigillata con l’apposizione delle
firme dei componenti la Commissione Elettorale.
22. Ijelettore, dopo aver espresso il suo voto, ripone le schede nell’urna dopo che la Commissione elettorale ha annotato sull'elenco
dei Soci aventi diritto al voto l'avvenuta votazione.
23. Le diverse schede elettorali sono costituite dall’elenco dei candidati di cui al punto 20.
24. Il voto viene espresso mediante indicazione scritta dei nominativi
prescelti.
25. Ogni elettore può esprimere i seguenti voti di preferenza:
n. 5 nominativi per il Consiglio Direttivo;
n. 2 nominativi per il Collegio dei Sindaci;
n. 2 nominativi per il Collegio dei Probiviri;
26. Decorso il termine ultimo fissato per votare la Commissione Elettorale provvede allo spoglio delle schede ed al conteggio dei voti;
decreta quindi i nomi degli eletti nei singoli organi che rende noti
ai Soci mediante appositi elenchi affissi nella bacheca dell’Unione.
27. La Commissione Elettorale comunica agli eletti la data di riunione
del rispettivo Organo per procedere all'insediamento dello stesso
che deve avvenire entro 15 giorni dalla data delle elezioni.
28. I Soci eletti devono essere in regola con la quota associativa al
momento dell’insediamento pena la loro decadenza.
STATUTO — ARTICOLO 17
Costituzione delle liste dei candidati
Comma 5. punto 3.: Liste candidati e schede elettorali
29. La Commissione Elettorale mediante lettera e avviso pubblico
nelle bacheche dell'Unione Sportiva Paveto comunica la automatica candidatura dei Soci alle cariche elettive ed invita i Soci che
non intendono essere candidati ad uno o più Organi elettivi a darne comunicazione scritta mediante apposito modulo.
30. La Commissione Elettorale completa la raccolta del diniego pervenuta tramite risposta alla comunicazione scritta inviata al Socio.
31. La mancata risposta da parte del Socio interpellato con comunicazione scritta, deve intendersi come assenso alla candidatura a tutti gli Organi elettivi dell’Unione.
32. La Commissione elettorale nella raccolta del diniego alla candidatura compila (anche mediante files informatici) un elenco che
contiene tutti i Soci aventi diritto al voto affiancati da tre caselle
(Consiglio Direttivo, Collegio Probiviri, Collegio dei Sindaci) nelle quali verrà apposto l’estremo del diniego (modulo (M), risposta
lettera(RL)).
33. Di norma entro il 1° settembre dell’anno previsto per il rinnovo
degli Organi elettivi la Commissione Elettorale provvede alla
compilazione delle liste dei candidati che comprendono tutti i
Soci aventi diritto al voto (art. 14 comma 2 Statuto) che non abbiano fatto pervenire il loro diniego alle candidature agli Organi
Elettivi.
34. L’U.S. Paveto sollecita e sostiene la costituzione da parte di singoli o gruppi di Soci di elenchi spontanei di candidati che si ritengano omogenei per la costituzione degli Organi Elettivi.
35. I candidati indicati negli “Elenchi spontanei di candidati” dovranno possedere i requisiti previsti dallo Statuto e potranno essere presenti in più elenchi.
36. Gli “Elcnchi spontanei di candidati” saranno resi pubblici dalla
Commissione elettorale ed esposti nel luogo ove si svolgono le votazioni.
37. La lista dei candidati a Rappresentanti Giovanili è costituita dall’elenco dei Soci minorenni che abbiano compiuto i 14 anni ed in
regola con la quota associativa.
38. Le liste dei candidati e le schede elettorali sono quattro:
a. per il Consiglio Direttivo;
b. per il Collegio dei Sindaci;
c. per il Collegio dei Probiviri;
d.per i Rappresentanti Giovanili.
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